Nel corrente anno scolastico, com’è noto, le legge n. 119/2017 ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, minori stranieri non accompagnati compresi. Il mancato assolvimento del predetto obbligo ha conseguenze diverse per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e gli asili nido e per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria (sino a 16 anni).

NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA 

L’effettuazione dei vaccini obbligatori costituisce requisito d’accesso per le iscrizioni presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Pertanto, i bambini non vaccinati non possono essere iscritti e frequentare i predetti servizi e scuole.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Per la scuola primaria e secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), l’effettuazione delle suddette vaccinazioni non costituisce requisito di accesso alla scuola, tuttavia i genitori, qualora non adempiano l’obbligo di vaccinare i figli, vanno incontro ad una sanzione pecuniaria.

ADEMPIMENTI ANNO SCOLASTICO 2017/18

La legge n. 119/2017 ha previsto tre distinte procedure prima dell’entrata a pieno regime della medesima: una transitoria per il corrente anno scolastico; un’altra per l’anno scolastico 2018/19, modificata dal decreto fiscale collegato alla finanziaria; un’altra ancora a partire dall’anno scolastico 2019/2020.
Quanto al corrente anno scolastico, la normativa ha previsto che le famiglie presentassero la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero, l’omissione o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all’ASL, entro:

- l’11 settembre 2017 per i servizi educativi, le sezioni primavera e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie;
- il 31 ottobre 2017 per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Coloro i quali hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione o delle situazioni sopra riportate (esonero, differimento…), devono presentare la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo p.v.

Chi non ha presentato né documentazione né dichiarazione, entro l’11 settembre o il 31 ottobre 2017, è stato oggetto delle procedure di seguito descritte (ossia le medesime per chi ha presentato una dichiarazione e non presenterà la documentazione entro il 10 marzo).

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 10 MARZO ALUNNI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

La mancata presentazione della succitata documentazione, entro il 10 marzo, deve essere segnalata dai dirigenti scolastici all’ASL territorialmente competente entro i successivi 10 giorni dal termine prima indicato.
L’ASL convocherà i genitori cui fornirà ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e ne solleciterà l’effettuazione.
Qualora le famiglie dovessero desistere, i bambini non potranno più frequentare l’asilo nido o la scuola dell’infanzia.
Come chiarito dal Ministero della Salute all’Anci, la frequenza potrà continuare anche presentando, sempre entro il suddetto termine del 10 marzo, la documentazione proveniente dall’ASL attestante che la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni è stata presentata e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 10 MARZO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA

La mancata presentazione della succitata documentazione, entro il 10 marzo, deve essere sempre segnalata dai dirigenti scolastici all’ASL territorialmente competente, entro i successivi 10 giorni dal termine prima indicato.
L’ASL convocherà i genitori, cui fornirà ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e ne solleciterà l’effettuazione.
Qualora le famiglie dovessero desistere, sarà loro comminata una multa da 100 a 500 euro.
Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
La sanzione non sarà, invece, comminata a quei genitori che, dopo la contestazione da parte dell’ASL, provvedano a vaccinare i figli, secondo il calendario vaccinale.